Mobbing – Per disincentivare azioni legali avventate di “mobbizzati immaginari” e offrire ai giudici di merito un prontuario garantito, in mancanza di una normativa specifica, la Corte di cassazione, con la recente sentenza n.10037/2015, ha individuato delle linee guida per riconoscere il vero mobbing. Mettetevi il cuore in pace, con questi parametri anche la crocifissione in sala mensa potrebbe essere considerata lecita.
Occorre precisare che avere un capo insopportabile e dei colleghi con la forte tendenza ad essere fastidiosi sono afflizioni comuni alla gran parte dei lavoratori e che non tutte le angherie patite in ufficio da parte di superiori o di pari grado possono qualificarsi come mobbing e garantire il conseguente diritto al risarcimento per il danno subìto.
Detto ciò: la Suprema Corte di Cassazione ha individuato sette parametri con cui la vittima deve provare di essere stata danneggiata sul lavoro: (1) ambiente, (2) durata, (3) frequenza, (4) tipo di azioni ostili, (5) dislivello tra antagonisti, (6) andamento per fasi successive, (7) intento persecutorio.
Perché si configuri il mobbing devono ricorrere tutti e sette, non uno di meno.
Le vessazioni devono dunque avvenire sul luogo di lavoro (1).
I contrasti, le mortificazioni o quant’altro devono durare per un congruo periodo di tempo (2) ed essere non episodiche ma reiterate e molteplici (3).
Deve trattarsi di più azioni ostili, almeno due di queste (4): attacchi alla possibilità di comunicare, isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni lavorative, attacchi alla reputazione, violenze o minacce.
Occorre il dislivello tra gli antagonisti, con l’inferiorità manifesta del ricorrente (5).
La vicenda deve procedere per fasi successive come: conflitto mirato, inizio del mobbing, sintomi psicosomatici, errori e abusi, aggravamento della salute, esclusione dal mondo del lavoro (6).
Oltre a tutto quanto elencato, bisogna che vi sia l’intento persecutorio (7), ovvero un disegno premeditato per tormentare il dipendente.
Traduzione: siete vittime di mobbing? Beh…la prova che dovete portare in giudizio a dimostrazione del vostro diritto al risarcimento la definirei – a dire poco – diabolica…
Leggendo il Corriere della Sera (articolo di Giovanna Cavalli) che commentava tale sentenza ho incominciato a ridere di gusto poiché veniva segnalato che con tali presupposti, probabilmente nemmeno il rag. Ugo Fantozzi sarebbe riuscito a provare di essere vittima di mobbing da parte del Megadirettore Galattico Duca Conte Balabam
Niente di più vero!
Tuttavia non è stato riportato dai Giornali un fatto secondo me importante: la sentenza in commento ha, inoltre, riconosciuto che sussiste la responsabilità del datore di lavoro – che è tenuto quindi al risarcimento per i danni subìti dal lavoratore – in relazione alla condotta di mobbing posta in essere ai danni di un lavoratore da altro dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, ove la parte datoriale sia rimasta colpevolmente inerte alla rimozione del fatto lesivo.
Traduzione: se riuscite a provare di essere stati mobbizzati da un altro dipendente vostro superiore potete richiedere il risarcimento del danno anche al datore di lavoro il quale è tenuto a rispondere se non ha fatto nulla per contrastare tale comportamento.
Traduco meglio? Fate causa a tutti, collega diretto superiore e datore di lavoro perché sono tenuti a rispondere entrambi dei danni alla salute da voi subìti ed il datore di lavoro è più facilmente solvibile….