Dimissioni telematiche, ecco cosa cambia – A partire dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie del lavoratore sono efficaci solamente se presentate secondo la nuova procedura di invio telematico in base all’art. 26 del D.Lgs.n. 151/2015 La nuova procedura per la presentazione delle dimissioni si articola in più fasi che di seguito illustriamo…
Sarà la primavera che rende pigri… ma credo passerà la voglia di dimettersi…
FASE 1) – REGISTRAZIONE DEL LAVORATORE
Il lavoratore che decida di presentare le proprie dimissioni autonomamente dovrà richiedere il PIN INPS dispositivo (qualora non ne sia già in possesso), presentandosi presso una sede INPS o effettuando una richiesta telematica all’indirizzo web https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do
In alternativa a questo procedimento, il lavoratore potrà rivolgersi ad un soggetto abilitato per presentare le proprie dimissioni; in particolar modo sono soggetti abilitati:
– i patronati
– le organizzazioni sindacali
– gli enti bilaterali
– le commissioni di certificazione
FASE 2) – COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DIMISSIONI
Il lavoratore registrato (o il soggetto abilitato a cui questo si è rivolto) dovrà, poi, compilare il modulo di dimissioni, inserendo le informazioni richieste autenticandosi presso il portale www.lavoro.gov.it –> sezione STRUMENTI E SERVIZI –> DIMISSIONI VOLONTARIE
In particolar modo si inseriranno i dati relativi all’identificazione del lavoratore e del datore di lavoro e alla data di risoluzione del rapporto. Il modulo così compilato viene notificato alla DTL competente e inoltrato all’indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro (anche certificata)
Il lavoratore, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modello, potrà revocare le proprie dimissioni seguendo le medesime modalità.
AIUTI AL LAVORATORE
L’utente potrà essere aiutato nella compilazione tramite un video Tutorial, pubblicato dal Ministero, che mostra passo dopo passo le operazioni da seguire.
Inoltre sarà anche possibile inviare quesiti al seguente indirizzo: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it.
ECCEZIONI – la procedura non è obbligatoria per:
1. i rapporti di lavoro domestici, marittimi o presso la PA
2. le dimissioni avvenute presso le commissioni di certificazione o in sede di conciliazione
3. le dimissioni di soggetti obbligati alla convalida delle dimissioni presso la DTL, ossia lavoratrici durante il periodo di gravidanza, lavoratore o lavoratrice nei primi 3 anni di vita del bambino
4. le dimissioni avvenute durante il periodo di prova
5. sono esclusi dalla suddetta procedura anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché i tirocini formativi
SANZIONI – L’accettazione delle dimissioni senza la suddetta convalida sembrerebbe non comportare alcuna sanzione, ma espone il datore di lavoro al rischio di ripensamento da parte del lavoratore, che dovrebbe quindi essere reintegrato in azienda.
Il datore di lavoro che alteri i moduli di dimissioni è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con sanzione amministrativa non sanabile tra i 5.000 e i 30.000 euro.