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Responsabilità medica, si cambia. Ecco tutte le novità

“Inversione a U” per l’onere della prova: dovrà essere il paziente a dimostrare l’errore del medico. Questa la proposta del ministero per ridurre le spese della Sanità. Lo scopo è far sì che i dottori non prescrivano esami inutili (con aggravio delle spese per il servizio sanitario nazionale) per timore di finire in tribunale.

Il Ministero della salute ha deciso di dire basta con la “medicina difensiva”, con i medici che prescrivono farmaci, visite, esami solo perché temono poi di doversi difendere dai pazienti perché non soddisfatti dalle prestazioni oppure perché effettivamente da queste danneggiati. Da qualche anno a questa parte i medici, per mettersi al riparo da eventuali denunce, ricorrono a una quantità di esami che il ministro della Salute vuole cercare di limitare. Il costo per lo Stato è di circa 10 miliardi all’ anno e per ridurre questa spesa il ministro Lorenzin intende introdurre nella prossima legge di stabilità delle nuove norme sulla responsabilità del medico. Il piano del ministro spiega come il punto principale sia l’inversione dell’onere della prova: spetterà al paziente dimostrare che il medico ha sbagliato e non a quest’ultimo dimostrare di aver agito correttamente. Come già previsto dalla Legge Balduzzi del 2012, quindi, non è più il medico a dover provare la propria correttezza professionale, ma è il paziente che deve provare la colpa del medico

Si affermerà quindi il principio per cui il rapporto con il medico ha natura extracontrattuale e sarà il paziente a dover dimostrare la colpa del professionista, così sovvertendo alcuni decenni di giurisprudenza.

In ambito civile, inoltre, i tempi di prescrizione si ridurranno da 10 a 5 anni ma solo per i dipendenti del servizio sanitario e per quelli convenzionati, mentre i liberi professionisti rispondono direttamente di eventuali responsabilità. Verranno, inoltre, limitate le azioni di rivalsa sul professionista, lasciando comunque aperta la strada della rivalsa nei confronti della struttura ospedaliera.

La commissione intende poi dare una specifica definizione alla colpa grave dei medici. Lo scopo è di fare in modo che un chirurgo denunciato per la morte di un paziente durante un intervento non sia equiparato al pirata della strada ma sia responsabile unicamente se viene dimostrato che ha agito con colpa grave (cioè con mancato utilizzo della dovuta diligenza, prudenza e perizia necessaria per l’esecuzione di interventi complessi).

Infine dovrebbe essere introdotto un albo di super periti cui i giudici dovranno necessariamente fare riferimento per contare su consulenze tecniche il più possibile attendibili. Tale provvedimento sembra venire in aiuto poiché solitamente risulta difficile trovare un medico disponibile ad eseguire una perizia circa il comportamento tenuto da un Collega.

Non si può nascondere che negli ultimi anni si siano visti i Tribunali onerati di cause intentate nei confronti di medici e strutture ospedaliere per danni subìti dai pazienti a seguito di interventi non necessari o, peggio, non eseguiti correttamente. Tutto ciò ha comportato anche l’innalzamento dei premi assicurativi per i medici ed un aumento delle prescrizioni diagnostiche – anche non necessarie – con il conseguente aggravio di spese per il sistema sanitario.

Per arginare il ricorso ai Giudici e snellire l’arretrato dei Tribunali, dal settembre 2011 è in vigore l’istituto della mediazione obbligatoria per i casi di responsabilità medica. Ciò significa che prima di poter intentare causa al medico, solitamente unitamente alla struttura sanitaria, è necessario procedere con un tentativo di MEDIAZIONE davanti ad un Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia. 

A quanto pare tale istituto non è bastato ed attraverso la novità in discussione il diritto di ricorrere al Giudice viene reso più ostico.

A parere di chi scrive è corretto cercare di evitare il proliferare di cause spesso intentate senza i necessari presupposti, tuttavia ritengo sconcertante che per cercare di migliorare la situazione di carico dei Tribunali oppure limitare la spesa pubblica sia necessario ostacolare il diritto, sancito peraltro dalla Costituzione all’articolo 24, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

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