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Contratti a progetto – Cosa cambia dal 1° gennaio 2016

Job acts – Dal 25 giugno 2015 è stata abrogata la disciplina normativa delle collaborazioni a progetto, con conseguente eliminazione di tale figura. L’obiettivo è quello di eliminare i vari co.co.co e co.co.pro fittizi utilizzati dai datori di lavoro per risparmiare a spese del lavorature subordinato “travestito”. Sarà la volta buona?

In via generale, dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Ma nel dettaglio, cosa è cambiato e cosa cambierà a partire dal 2016?

Le collaborazioni ammesse:

Rimane salva la possibilità di stipulare contratti di collaborazione continuata e continuativa in base all’articolo 409 del codice di proc. Civile. In particolare, dal punto 3 di tale articolo, emerge che la CO.CO.CO. è una prestazione d’opera non occasionale, ma continuativa in un determinato periodo di tempo; è una prestazione coordinata con l’attività del committente, è una prestazione personale anche se non a carattere subordinato.

Sono fatte salve, inoltre, alcune collaborazioni alle quali non si applicherà la disciplina del lavoro subordinato. In particolare di:

  1. Collaborazioni regolate dagli accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento;
  1. Collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni per le quali è richiesta l’iscrizione ad un albo ed attività prestate da organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni.
  1. Collaborazioni rese per fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associative e agli enti di promozioni sportive.
  1. Le parti possono inoltre far certificare, attraverso la procedura di certificazione dei contratti di lavoro, prevista dall’articolo 76 del d.lgs 276/2003, l’assenza nel contratto dei requisiti dell’esclusività personale, della continuità e dell’etero-organizzazione da parte del committente.

Regime transitorio.

Per evitare vuoti normativi (ogni tanto qualcuno se ne ricorda), il job acts prevede un regime transitorio per le collaborazioni autonome (anche a progetto) che fossero in corso al 25 giugno 2015, che continueranno ad essere disciplinate dalla Legge Biagi fino alla loro scadenza.

La nuova normativa non contempla più tra le deroghe le cosiddette “mini co.co.co.” e le collaborazioni prestate dai percettori di pensione di vecchiaia. Una volta cessate, queste collaborazioni, non rientreranno nelle ipotesi derogatorie e saranno assoggettate alla regola generale che prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato qualora si svolgano in forma personale, siano continuative e, soprattutto, etero- organizzate.

Nel periodo compreso tra il 25 giugno 2015 ed il 1° gennaio 2016 si potranno comunque stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (in base all’art. 409 cpc) che, tuttavia, dovranno svolgersi in forma realmente autonoma e non etero-organizzata, pena il rischio di una loro trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Riusciranno i nostri eroi a liberarsi di questi tanto vituperati co.co.co. e co.co.pro. fittizi? 

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