Avete ricevuto una multa che considerate ingiusta mille e uno motivi? Sappiate che si può fare ricorso mediante ricorso al Giudice di Pace ovvero davanti al Prefetto. Ci sono molte ragioni perché un verbale venga considerato nullo, per cui, se siete convinti di essere nella ragione questa è una strada da prendere in considerazione.
Come ci si oppone a una multa considerata ingiusta?
– impugnando il verbale davanti al Giudice di pace (entro 30 giorni dalla notifica o dalla data di contestazione). Il ricorso contro la multa presentato al giudice di pace, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria dello stesso giudice (a Milano in Via Francesco Sforza 23) o inviato per posta raccomandata a/r, pagando il contributo unificato (oggi pari ad euro 43). Oltre all’annullamento del verbale, è opportuno chiedere anche la sospensione della sua efficacia esecutiva. In caso contrario, in attesa dell’esito dell’impugnazione, potrebbe essere notificata anche la cartella di pagamento. Ricordatevi di insistere, alla fine del ricorso, sulla vittoria delle spese di giudizio (rimborso del contributo unificato versato, ecc.). Per la Corte di cassazione l’amministrazione pubblica riconosciuta negligente deve essere condannata al pagamento delle spese salvo che sussistano giustificati motivi, “che non possono essere ricercati solo nel modesto valore della controversia o nel semplice errore formale della multa” (Corte di cassazione, sezione II, sentenza dell’8 aprile 2011 n. 8114).
– per impugnare il verbale davanti al Prefetto, il ricorso dovrà essere presentato personalmente o con raccomandata a/r alla Prefettura territorialmente competente (oppure all’ufficio da cui dipende l’agente che ha accertato l’infrazione, ma sempre intestata al prefetto del luogo della violazione) entro 60 giorni dalla notifica della multa. Nei confronti del preavviso di violazione (cioè l’atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L’interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l’eventuale ricorso al Prefetto.
Si può allegare al ricorso la documentazione ritenuta necessaria e anche chiedere l’audizione personale. Il Prefetto dovrà decidere il ricorso, in base ai motivi addotti nello stesso e alla documentazione ivi allegata, nel termine perentorio di 180 giorni (se è stato presentato al Comando accertatore) ovvero in quello di 210 giorni (se è stato presentato direttamente al Prefetto).
Ciò significa che se il Prefetto non decide entro tali termini il verbale deve intendersi annullato.
(È più facile che i Prefetti delle “grandi città” siano impegnati in altre ben più gravi questioni e quindi non abbiano il tempo di visionare i ricorsi facendo così trascorrere il termine….)
La notifica del provvedimento del prefetto potrà essere effettuata nei 150 giorni successivi.
ATTENZIONE: Se il Prefetto respinge il ricorso la sanzione pecuniaria viene raddoppiata.
Ricevuta la notifica dell’ordinanza prefettizia l’interessato può in alternativa:
• pagare l’intero importo secondo le indicazioni in essa contenute, chiudendo così la vicenda;
• proporre ricorso avverso l’ordinanza entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l’interessato risiede all’estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione. In questo ricorso si possono riproporre gli stessi motivi non valutati fondati dal Prefetto e/o ulteriori motivi concernenti il provvedimento prefettizio (per esempio: adozione dell’ordinanza dopo i termini perentori, etc.).
ATTENZIONE: se si vuole fare ricorso al Prefetto o al giudice di pace, non si deve pagare la sanzione pecuniaria, neppure in misura ridotta, perché il pagamento preclude in ogni caso la possibilità di impugnare il verbale
Tra i motivi più comuni di nullità del verbale ci sono:
1) Mancata notifica del verbale entro 90 giorni dalla data di accertamento (non dalla data di infrazione) o 150 giorni (se residente all’estero); IMPORTANTI SONO PERO’ LE NOVITA’ SU TALE PUNTO! Il termine di 90 giorni per la notifica dei verbali relativi alle infrazioni del Codice della strada decorre dalla data dell’infrazione e non da quella dell’accertamento. Lo ha ribadito il giudice di pace di Milano (giudice Francesco Rocca) con la sentenza 13347, depositata il 20 novembre 2014, che ha confermato le osservazioni del ministero dell’Interno il quale, rispondendo alla Prefettura di Milano con la nota 16968 del 7 novembre scorso, ha bocciato la prassi del Comune di notificare i verbali oltre i termini consentiti dalla legge.
2) Se la multa è per eccesso di velocità, la contestazione immediata è obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla Polizia sulle strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto. In questi casi i motivi della mancata contestazione immediata devono essere indicati a verbale, a pena di nullità;
3) Mancata segnalazione e/o mancata visibilità degli autovelox;
4) Se la multa è elevata dagli ausiliari del traffico e la violazione non riguarda la sosta o la fermata dei veicoli;
5) Se gli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni (autovelox, T-red) sono gestiti da enti privati e non direttamente dalla Polizia stradale
Di seguito vi diamo qualche spunto per impugnare le multe con le quali il Comune di Milano sta battendo “cassa” ed ha reso il “Cavalcavia del Ghisallo” il peggior nemico degli automobilisti milanesi! Clicca QUI!